Domanda accesso agli atti.
Il diritto di accesso è escluso:
per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801xx, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
L'accesso agli atti amministrativi è un diritto previsto dalla Legge 241/90 (modificata con la 15/2005). Per lo stesso si intende il diritto degli interessati a prendere visione di documenti amministrativi o di estrarne copia pagando il solo costo della stessa. Si intende per documento amministrativo, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura.
Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
Requisiti
Chiunque vi abbia interesse in quanto si tratti del destinatario dell'atto finale o del soggetto che per legge interviene su una parte del procedimento o del soggetto che abbia determinato l'avvio del procedimento, può accedere agli atti istruttori relativi a procedimenti amministrativi in corso richiedendo ed ottenendo dall'amministrazione informazioni circa lo stato di avanzamento ed il tempo ultimo per la conclusione del procedimento che lo riguardi; ugualmente ha diritto di richiedere e ricevere dall'amministrazione risposte sul corretto svolgimento del procedimento in relazione all'esatta applicazione di leggi e regolamenti che disciplinano il procedimento in questione. Il diritto di accesso è garantito anche a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici e privati e di interessi diffusi costituiti in associazioni e/o comitati ai quali possa derivare un qualsiasi pregiudizio da un provvedimento, atto, o attività posta in essere dall'Amministrazione. Il diritto di accesso è esercitato attraverso la presentazione di memorie scritte, documenti, relazioni che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare prima della decisione finale.Costi
A) COSTI DI RIPRODUZIONE (fotocopia) Foglio formato A4 – Bianco e nero – per ogni facciata: 0,15 euro Foglio formato A3 – Bianco e nero – per ogni facciata: 0,40 euro Formati maggiori o diversi eseguiti presso ditte private (xerocopie di disegni, planimetrie ecc.): costo fatturato più 1,00 euro per ogni copia B) DIRITTI DI RICERCA E VISURA DA CORRISPONDERE PER IL RILASCIO DELLE COPIE Nel caso di provvedimenti, atti e documenti con data non anteriore ad un anno: 1,00 euro per ciascun provvedimento, atto o documento; Nel caso di provvedimenti, atti e documenti con data oltre un anno e fino a dieci anni: 3,00 euro per ciascun provvedimento, atto o documento; Nel caso di provvedimenti, atti e documenti con data oltre dieci anni e fino a venti anni: 5,00 euro per ciascun provvedimento, atto o documento; Nel caso di provvedimenti, atti e documenti con data oltre venti anni: 7,00 euro per ciascun provvedimento, atto o documento. Nel caso di richiesta di spedizione della documentazione per posta o con altri mezzi: Gli importi sono maggiorati del costo delle tariffe postali vigenti in base al mezzo postale prescelto; Nel caso di spedizione tramite Fax il costo è pari a 1,00 euro per ogni foglio.Normativa
Legge 241/90 (modificata con la 15/2005).
Documenti da presentare
Domanda richiesta accesso agli atti.
Termini per la presentazione
30 giorni dalla presentazione della domanda.Incaricato
Ufficio a cui è diretta la richiesta.Tempi complessivi
30 giorni dalla presentazione della domanda.Termini e modalità di ricorso
Chiunque abbia diritto ai sensi di legge ad esercitare il diritto di accesso e di presa visione degli atti, in caso di mancata risposta alla richiesta di accesso entro 30 giorni dall'invio della stessa al protocollo del Comune, l'interessato può effettuare entro i 30 giorni successivi ricorso contro il rifiuto presentando apposito esposto al Tribunale Amministrativo Regionale. Entro i 30 giorni l'interessato può effettuare, prima del ricorso al TAR, ricorso al difensore civico comunale (quando presente) il quale si attiverà presso la struttura comunale per verificare i motivi per cui non è stato dato corso all'accesso e per l'eventuale ammissione all'accesso richiesto.
Documenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
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Domanda accesso agli atti area urbanistica, suap, commercio, edilizia privata, tutela paesaggio. | ![]() |
850 kb |
Modulistica accesso consiglieri comunali. | ![]() |
65 kb |
domanda di accesso agli atti da parte dei cittadini | ![]() |
48 kb |
A chi rivolgersi
Ufficio/Organo: | Servizio Protocollo |
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Indirizzo: | Via Regione Sarda n. 2, 07020 Monti (SS) |
Telefono: | 0789478223-Ufficio Sezione staccata Su Canale 078947113 |
Fax: | - |
Email: | protocollo@comune.monti.ss.it |
Email certificata: | monti@pec.comune.monti.ss.it |
Scheda ufficio: | Vai all'ufficio |
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